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Vittima di usura bancaria?
Nell’ordinamento giuridico italiano l’Art. 644 del Codice Penale introduce come fattispecie normativa la usura bancaria. Il 7 Marzo del 1996, con la L.108, essa viene ridisegnata in modo innovativo e modificata profondamente.
Descrizione
Il legislatore ha mirato a ridisegnare un quadro complessivo, che avesse come obiettivo quello di marcare con evidenza l’elemento dirimente tra il lecito e l’illecito nel settore dell’erogazione del credito.
La norma ha affiancato a parametri soggettivi, previsti nella vecchia formulazione, nuovi parametri “oggettivi”, ampliando in modo considerevole l’ambito di applicazione del reato di usura e, conseguentemente, l’area di tutela offerta dalla norma.
Fino a quel momento, infatti, l’area di tutela ha operato esclusivamente in quei casi in cui si evidenziava uno “stato di bisogno”, ossia la presenza di una persona in difficoltà e di taluno che ne approfittava conseguendo vantaggi per sé o per altri.
Il parametro oggettivo rappresentato dal Tasso Soglia d’Usura, ex Art.2 della stessa L.108/96, diventa un elemento numerico certo, un limite da non superare, che accende il semaforo rosso ogni qual volta venga superato.
Questo passaggio segna un’importante innovazione, poiché cambia il destino della norma che non si limita più ad intervenire in quei casi estremi, in cui la usura bancaria rappresentava solo l’anello di una catena di comportamenti delittuosi più articolati e gravi, ma interpreta l’esigenza di regolare in modo più chiaro i rapporti con la banca.
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Usura in conto corrente
La Legge 108/96 inserisce come modifica importante, per il calcolo dell’usura in conto corrente, ulteriori parametri di riferimento che vanno a sommarsi determinando i costi addebitati al correntista, collegati alle operazioni di erogazione del credito.
Recita così l’art. 1, comma 3, L.108/96:
Per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.
Ma cos’è l’usura?
“Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”.
Ma quando il corrispettivo è usuraio?
Per semplicità il corrispettivo è determinato quale percentuale di costo applicata ad un valore per un determinato periodo di tempo. Quindi nel caso degli interessi il corrispettivo è dato dal tasso passivo applicato dalla Banca. L’art. 2 della L. 108/96 indica che il Ministero del Tesoro sentito l’Ufficio Italiano Cambi e la Banca d’Italia fissa trimestralmente i tassi soglia usurari per categoria di finanziamento.