Anche un privato puo’ dichiarare fallimento davanti al Tribunale ed Equitalia deve accettarlo

Cartelle esattoriali impossibili da pagare: con il piano del consumatore e la procedura di esdebitazione, il debitore riesce a risolvere la crisi familiare e a lasciarsi il passato alle spalle.

Diciamoci la verità: in pochi avevano pensato di utilizzare la legge sul cosiddetto “fallimento del consumatore” per azzerare i debiti con Equitalia.

E forse perché questa chance – detta “esdebitazione” – è stata, per il momento, poco utilizzata nel nostro Paese, sino a rimanere del tutto in sordina. Complice il fatto che, fino a ieri, non era ancora intervenuto il decreto che fissasse i requisiti degli organismi deputati a gestire la procedura, in pochi conoscono la possibilità di presentare, al tribunale, un “piano” di uscita dalla crisi della famiglia e, in questo modo, dopo l’approvazione, far cancellare i propri debiti.

Ma il decreto è finalmente arrivato e, neanche a dirlo, è proprio di questi giorni la notizia di un decreto unico nel suo genere e che, di certo, farà scuola. Si tratta del Tribunale di Busto Arsizio, secondo il quale è possibile attivare il procedimento di fallimento del consumatore anche se il creditore è uno solo ed è l’Agente per la riscossione.

Detto in parole ancora più semplici, chi ha una o più cartelle esattoriali di Equitalia che non riesce a pagare può proporre – onde evitare di vedersi ipotecata la casa, bloccato il conto corrente, pignorata la pensione o lo stipendio, fermata l’auto – una sorta di saldo e stralcio, ossia un pagamento a percentuale che, una volta autorizzato dal tribunale, sarà vincolante anche per Equitalia.

La richiesta va presentata in Tribunale, con il deposito di un programma di gestione dell’uscita dalla crisi, che viene poi approvato dal giudice.   Mica poco. In questo modo, se anche l’Agente della riscossione fa “il duro” e non vuole acconsentire a cancellare l’ipoteca o a rinunciare al pignoramento, dovrà per forza lasciare in pace il contribuente. Il quale, comunque, sarà tenuto a rispettare il piano del consumatore, depositato in Tribunale, da quest’ultimo approvato, e gestito da uno degli organismi autorizzati a ciò.   Grazie alla legge sul sovraindebitamento, insomma, il consumatore può ottenere la ristrutturazione dei debiti anche fiscali, in proporzione alle sue capacità economiche.

Abbiamo parlato spesso di come funziona questa procedura:  i privati o gli imprenditori che non rientrano nella soglia del fallimento (e, quindi, non possono fallire), possono invece accedere a procedure similari al concordato preventivo e al fallimento.

Il requisito per accedervi è il sovraindebitamento, vale a dire la situazione di squilibrio economico tra i pagamenti da effettuare e il patrimonio del debitore. Possono attivare la procedura i debitori non soggetti al fallimento: piccoli imprenditori, professionisti, privati in genere.   Il privato strozzato dalla crisi o dai debiti con il fisco deve prima rivolgersi al tribunale con una proposta che, se accolta, risulta vincolante per i creditori, anche se non si prevede il pagamento integrale di tutti i debiti.

Competente è il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o la sede.   Il piano del consumatore – che indica le modalità con cui il privato intende recuperare i soldi per pagare i creditori e come tale pagamento avverrà (tempi e percentuali) – viene redatto con l’ausilio di un professionista (avvocato, commercialista, notaio) o dell’organo di composizione della crisi (d’ora in poi Occ), il che conferma la funzione di “consulenza” al debitore fornita dall’organo stesso, nominato dal Tribunale.

Il contenuto del piano deve prevedere: – il pagamento integrale dei crediti impignorabili; – scadenze e modalità del pagamento degli altri creditori, anche suddivisi in classi; – garanzie rilasciate per il puntuale adempimento di quanto proposto; – modalità di liquidazione dei beni; – eventuale previsione di pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca, a condizione che sia assicurato il pagamento della misura realizzabile liquidando il bene su cui insiste il titolo di prelazione, a valore di mercato; – per i tributi che costituiscono risorse proprie della Ue, Iva e ritenute operate ma non versate è possibile solo la dilazione di pagamento non lo stralcio; – il piano può prevedere l’affidamento del patrimonio disponibile per adempiere alle obbligazioni ad un gestore che esegua la sua liquidazione con la distribuzione del ricavato ai creditori, il gestore deve essere un professionista avvocato o commercialista.

Testo ripreso da laleggepertutti.it – autore: A_Greco