Nel caso di erronea segnalazione del nominativo del fideiussore in Centrale Rischi, deve escludersi in radice la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, giacché il danno alla reputazione commerciale è concettualmente incompatibile con la prestazione di una garanzia personale, poiché la detta segnalazione non è indicativa della difficoltà del debitore segnalato di far fronte alle proprie obbligazioni, bensì della capacità patrimoniale necessaria a garantire un’obbligazione altrui, nei limiti del massimale.
Allo stesso modo, deve essere escluso il danno all’immagine e all’onore, non solo per- il valore connesso alla prestazione dì una garanzia personale, ma anche in considerazione del fatto che l’accesso ai dati contenuti nella Centrale dei Rischi è consentito solo ai soggetti abilitati e non alla generalità dei consociati.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Napoli, articolazione territoriale di Casoria, in persona del dott. Giuliano Tartaglione, con la sentenza n. 1549 del 31.1.2014, che ha rigettato la domanda di un fideiussore, con condanna al pagamento delle spese processuali.
La decisione è stata assunta a definizione di un giudizio proposto dal garante nei confronti dell’Istituto di credito per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno alla reputazione commerciale ed all’immagine subiti in conseguenza della illegittima segnalazione del proprio nominativo in Centrale Rischi, nonostante l’intervenuta estinzione del rapporto garantito.
L’attore aveva lamentato il prodursi del danno patrimoniale connesso all’aumento del costo del denaro, in seguito alla mancata concessione di un finanziamento da parte di altro Istituto di credito, nonché del danno non patrimoniale legato alla qualità di imprenditore rivestita e alle ripercussioni negative della segnalazione nel contesto imprenditoriale, anche per il futuro per effetto della conoscenza acquisita della segnalazione stessa.
Il Giudice ha rigettato le domande attoree, ritenendo non configurabile nel caso del fideiussore alcun danno non patrimoniale e, altresì, ritenendo non provato il danno patrimoniale.
Nel caso in esame, la Banca aveva contestato la possibilità che fosse stato prodotto un danno, poiché la segnalazione – che per un disguido era stata prolungata dopo l’estinzione della garanzia per effetto dell’intervenuta transazione – era stata eseguita con la causale “garanzia non attiva”.
Il Tribunale ha ritenuto la segnalazione con detta causale, comunque, illegittima per violazione della disposizione della Circolare della Banca d’Italia n. 139, laddove è previsto che “le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l’obbligazione del garante: la loro segnalazione cessa, inoltre, quando viene meno il rapporto garantito”.
Con la decisione in commento il Giudice, quindi, pur ritenendo la causale “garanzia non attiva” più favorevole della causale “garanzia attivata con esito negativo” ha, comunque, riconosciuto l’illegittimità della segnalazione, con conseguente responsabilità ex art.2043 cc della Banca, anche se poi ha ritenuto – aderendo a quanto affermato dal collegio A.BF di Roma con decisione n. 5092 del 10.10.2013 – non configurabile il danno non patrimoniale che, invece, è in re ipsa nel caso di segnalazione illegittima del credito “a sofferenza”.
Sul punto, il Giudice- condividendo l’orientamento giurisprudenziale – ha ribadito la configurabilità del danno non patrimoniale anche in re ipsa e, quindi, con dispensa del danneggiato di provare il danno ed il nesso di causalità, nel caso della erronea segnalazione di un credito a sofferenza, poiché una tale segnalazione rende noto al sistema bancario una difficoltà dell’adempimento del soggetto segnalato che invece non sussisterebbe. Al contrario, nel caso di erronea segnalazione di garanzia, agli operatori del mercato creditizio è comunicato che il nominativo potrebbe potenzialmente dover far fronte ad una esposizione futura pari all’importo massimo garantito.
Sulle base delle diverse conseguenze di ciascuna delle innanzi indicate erronee segnalazioni, il Giudice ha ritenuto non configurabile per il garante il danno alla reputazione commerciale, in quanto non compatibile con la prestazione di una garanzia personale, poiché la stessa non è indicativa di una difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, così come il danno all’immagine ed all’onere, poiché l’accesso ai dati contenuti nella Centrale dei Rischi è consentito solo ai soggetti abilitati e non alla generalità dei consociati.
Quanto, poi, al danno patrimoniale – allegato dall’attore nella circostanza che a causa della segnalazione gli sarebbe stato negato un finanziamento da altro Istituto e, pertanto, il detto danno sarebbe stato costituito dall’aumento del costo del denaro nel periodo tra la richiesta di tale finanziamento fino alla concessione- il Giudice ha ritenuto non essere stata fornita idonea prova nel corso del giudizio.
Nella sentenza è rilevata la allegazione da parte dell’attore dell’aumento del costo del denaro ma non l’effettiva prova che il maggior costo sia stato effettivamente sostenuto, tenuto conto anche della circostanza che il finanziamento di fatto ancora non era stato concesso all’epoca del giudizio.
Il danno patrimoniale per essere risarcibile deve consistere, infatti, in un danno emergente, costituito dalla effettiva diminuzione patrimoniale, o in un lucro cessante, quale mancato guadagno, che deve essere provato allegando elementi sufficienti per ritenere essersi verificata una effettiva diminuzione patrimoniale o un mancato guadagno.
Articolosegnalato da www.expartecreditoris.it – avvocato Michela Corigliano
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