Il consulente indipendente agli investimenti opera seguendo i principi di integrità, oggettività, competenza, lealtà, riservatezza, professionalità e diligenza.
Il suo compenso è determinato unicamente dalla parcella erogata al cliente, come qualsiasi libero professionista, e non dalla vendita di prodotti.
L’attività di consulenza indipendente agli investimenti è piuttosto recente in Italia, mentre è una realtà consolidata nei paesi anglosassoni, primo fra tutti gli Stati Uniti.La consulenza agli investimenti rientrava tra i servizi accessori offerti dalle banche fino alla riforma del Testo Unico Bancario; da quel momento è stata liberalizzata ma non regolamentata. Attualmente è in fase di approvazione la direttiva europea 2004/39/CE “MIFID”, che dovrebbe finalmente riconoscere il libero professionista che si occupa di consulenza indipendente agli investimenti ed equipararlo alle altre categorie di liberi professionisti già esistenti in Italia.
In cosa consiste esattamente l’attività di consulenza indipendente agli investimenti?
In cosa consiste l’attività di consulenza indipendente agli investimenti lo si evince già dalla definizione: analizziamo le singole parole e poi mettiamole insieme.
Consulenza: significa prestare, con la propria opera intellettuale, un servizio di assistenza, formazione, indicazioni, continuative o sporadiche, al proprio cliente ma non significa gestire il denaro del cliente e non significa vendere prodotti finanziari. Il consulente fornisce le proprie indicazioni ed è sempre il cliente ad effettuare le operazioni presso la propria banca, al limite anche non effettuando alcune operazioni che non gradisce. Quindi il consulente non entra mai in possesso del denaro del cliente, neanche transitoriamente, e non ha nessuna delega o mandato da parte sua. Questo aspetto è molto importante per la sicurezza del cliente medesimo.
Indipendente: significa che il consulente indipendente non ha alcun mandato da parte di Sim, banche, assicurazioni e quant’altro e non è da queste retribuito in alcun modo. Presta la propria opera intellettuale nei confronti del cliente ed è unicamente da questo retribuito con una parcella, basata sull’impegno profuso nel servizio consulenziale, al pari di ogni libero professionista.
E’ indifferente per il consulente indipendente consigliare un prodotto finanziario piuttosto che un altro, così come una banca o un’altra, poiché è libero da ogni conflitto di interesse: l’unica valutazione che fa è quella dell’interesse esclusivo del cliente. Questi è quindi sicuro che i consigli che riceve non sono pilotati in alcun modo da altri interessi.
Investimenti: significa ogni tipo di investimento, perché il consulente indipendente agli investimenti fornisce la propria opera intellettuale su ogni prodotto finanziario disponibile. La disponibilità è data dal mercato ma anche dalla banca presso cui il cliente ha il conto: non tutte le banche hanno tutti i prodotti finanziari esistenti, quindi deve essere svolta un’indagine sulla disponibilità presso la propria banca o eventualmente presso altri istituti.
Questo non significa però che il cliente è obbligato a cambiare banca. Se pensa di trovarsi bene presso l’attuale, il consulente indipendente agli investimenti cercherà la migliore soluzione possibile tra quelle a disposizione. Normalmente non esistono problemi di reperibilità per i prodotti del risparmio amministrato, cioè obbligazioni, azioni, derivati ma potrebbero esserci differenze di costi tra banca e banca, differenze che il consulente farà presenti al proprio cliente. I problemi possono nascere per i prodotti del risparmio gestito, cioè i fondi comuni di investimento, perché ogni banca propone i propri o pochi altri.
Fanno eccezione le banche online, con un’offerta pressoché completa. Ovviamente di tutto ciò il cliente verrà informato e si procederà alla scelta più opportuna.
Quindi, ricapitolando, consulenza indipendente agli investimenti, significa svolgere una professione intellettuale, remunerata esclusivamente dal cliente, nel suo esclusivo interesse e con massima scelta dei prodotti in cui investire. Non deve quindi essere confusa con l’attività dei promotori finanziari o degli addetti titoli delle banche, categorie che molto spesso si autodefiniscono consulenti, che possono svolgere marginalmente una attività di consulenza ma che è finalizzata sempre alla vendita di un prodotto.
La direttiva europea “MIFID”, di cui si accennava, sancisce proprio una netta separazione tra l’attività di vendita di prodotti finanziari e l’attività di consulenza, stabilendo che non possono essere svolte contestualmente.
In pratica, il cliente deve essere messo in grado di riconoscere se si trova di fronte a qualcuno che gli sta vendendo un prodotto o che gli sta fornendo un servizio consulenziale. L’altra discriminante è il pagamento della prestazione: se la consulenza non è remunerata, non è consulenza indipendente, perché significa che la remunerazione, indiretta, avverrà attraverso chi collocherà il prodotto oggetto della consulenza.
Norme del diritto
Esercizio delle professioni intellettuali ex art. 2229 c.c.
La Legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessario l’iscrizioni in appositi albi o elenchi.
Prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c.
Il prestatore non è responsabile nell’ipotesi in cui, pur avendo operato con la dovuta diligenza, il risultato non è stato raggiunto. L’accertamento delle eventuali inadempienze deve riguardare la modalità dello svolgimento dell’attività professionale, prescindendo così dal mancato conseguimento del risultato.
Compenso ex art.2233 c.c.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Responsabilità solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Obbligo di correttezza art. 1175 c.c.
L’attività deve svolgersi seguendo le regole della correttezza imposte nel libro IV “Delle obbligazioni” del Codice Civile.
Obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c.
Indicazione dei mezzi e degli accorgimenti che il professionista deve porre in essere per attuare il tipo di attività consigliata, consentendo di distinguere eventualmente tra inadempimento non dovuto a colpa e inadempimento dovuto a colpa.
DIRETTIVA EUROPEA MIFID
A seguito dell’applicazione in Italia della Direttiva MIFID 2004/39/CE, prevista nel termine del 1° novembre 2007, la consulenza in materia di investimenti tornerà ad essere considerata quale servizio di investimento che potrà essere prestato solo dagli intermediari abilitati muniti di specifica autorizzazione amministrativa.
La Direttiva definisce l’attività di consulenza in materia di investimenti come “la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari”. Inoltre la direttiva sancisce la netta separazione tra agente di vendita/ promotore (tied agent) e consulente (advisor) e stabilisce l’impossibilità per lo stesso soggetto di svolgere entrambi i ruoli. Stabilisce, tra l’altro, alcune norme restrittive per le operazioni in conflitto di interessi e a tutela dei risparmiatori.
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