L’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 81/2015 consente la possibilità di erogare prestazioni di lavoro accessorio da parte dei percettori di trattamenti integrativi del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali.
L’INPS ha ritenuto (cfr. la recente circolare 170 del 13 ottobre scorso) tale disciplina applicabile ai redditi da lavoro accessorio percepiti fin dal 1 gennaio 2015.
La norma fissa il limite di piena cumulabilità ad euro 3.000,00 di compenso rivalutato per anno civile (nel 2015 pari a 4.000,00 euro lordi). Oltre tale importo, e fino a 7.000,00 euro netti (9,333,00 lordi) – limite di reddito percepibile nel corso dell’anno da prestazioni di lavoro accessorio – la cumulabilità è soggetta a dei limiti.
Di seguito, le varie ipotesi di cumulabilità riferite ai diversi trattamenti di integrazione salariale e sostegno al reddito.
1. Lavoro accessorio e indennità di mobilità
L’indennità di mobilità è interamente cumulabile con i compensi derivanti da prestazioni di lavoro accessorio nel limite di 3.000,00 euro per ciascun anno civile (4.000,00 euro lordi nel 2015). Per i compensi che superano tale limite, e fino al limite di 7.000,00 euro nell’anno civile (9.333,00 lordi) il cumulo è ammesso in misura sufficiente a garantire la percezione di un reddito complessivo pari alla retribuzione spettante all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro (rivalutata in base agli indici Istat), sulla base dei dati rilevabili dalle relative buste paga (cfr. circolare INPS n. 229/1996).
2. Lavoro accessorio e Naspi/disoccupazione agricola
Quanto alla cumulabilità della prestazione NASpI con i redditi derivanti da attività lavorativa, l’Inps ha precisato (cfr. circolare n. 142/2015) che l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile (gli importi sono al netto) la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Questi limiti di cumulabilità valgono anche per i trattamenti di disoccupazione agricola.
3. Lavoro accessorio e Cassa Integrazione Guadagni
Per la Cassa Integrazione Guadagni la cumulabilità è ammessa, senza obblighi informativi da parte del lavoratore, nel limite complessivo di euro 3.000,00 per anno civile (nel corrente anno euro 4.000,00 lordi). Oltre tale importo, e fino ad euro 7.000,00 (9,333,00 lordi), la cumulabilità è parziale.
Fonte: studiocassone.it
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