Dopo due anni di intenso dibattito il Parlamento Europeo ha adottato la Direttiva AIFM (Alternative Investment Fund Managers), entrata in vigore il 21 luglio 2011, data a partire dalla quale gli Stati membri hanno tempo fino al 22 luglio 2013 per recepirne il contenuto nei rispettivi ordinamenti. Di conseguenza, tutti i soggetti a cui la Direttiva si rivolge sono tenuti a conformarsi pienamente a quanto in essa stabilito entro un anno, ovvero entro il 22 luglio 2014.
La nuova Direttiva fissa una serie di regole applicabili ai managers di fondi di investimento alternativi e, indirettamente, agli stessi fondi di investimento alternativi.
Sono molteplici i fattori che hanno portato l’UE a rispondere all’esigenza di una maggiore trasparenza e protezione degli investitori nella giungla dei fondi di investimento alternativi (AIFs). Tra di essi va annoverata la necessità di giungere ad un sistema regolamentare armonizzato a livello europeo per managers di AIFs.
La AIFMD é applicabile ai managers EU che gestiscono fondi europei e non, ma anche a non-EU managers che gestiscono fondi europei e che commercializzano fondi europei e non nell’Unione Europea. Ció significa che l’unica situazione fuori della portata della Direttiva é quella in cui ne il manager ne il fondo hanno un legame con l’Europa.
La Direttiva é onnicomprensiva anche in termini di classi di assets nelle quali il fondo investe, e quindi riguarda hedge funds, fondi di hedge funds, private equity funds, real estate funds, commodity funds, ma anche fondi che investono in assets tradizionali quali azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario.
La categoria di gestori a cui la Direttiva si rivolge é circoscritta a coloro che gestiscono una somma complessiva di AUM superiore ai 100 milioni di Euro; tuttavia, se non fanno uso di leva finanziaria (a livello del fondo) e non concedono ai rispettivi sottoscrittori diritti di riscatto esercitabili entro 5 anni dall’emissione delle quote, la soglia si alza a 500 milioni di Euro.
Pertanto, coloro che si trovano a gestire assets al di sotto di questa soglia devono solo conformarsi ai requisiti di iscrizione nei confronti della competente autorità di sorveglianza dello Stato Membro di appartenenza, dovendo altresí fornire periodicamente informazioni sulla propria attività, ed in particolare sulle strategie di investimento e l’esposizione al rischio.
Ricapitolando, e con particolare riferimento al Lussemburgo, tutti i fondi di investimento non classificabili come UCITS ed i loro gestori sono coperti dalla Direttiva e quindi:
- Luxembourg Undertaking for Collective Investment (UCIs), regolati dalla legge 17 dicembre 2010
- Specialised Investment Funds (SIFs), regolati dalla modificata legge 13 febbraio 2007
- Investment Company in Risk Capital (SICARs), regolate dalla modificata legge 15 giugno 2004
- Altri veicoli di investimento lussemburghesi, al momento non regolati, potrebbero ricadere nel campo di applicazione della Direttiva
Sebbene inizialmente l’obiettivo principale della Commissione Europea era quello di disciplinare l’industria degli investimenti alternativi, per controllare ed evitare il rischio strutturale, in seguito la Direttiva ha introdotto anche l’emissione di un Passaporto Europeo per i gestori di fondi alternativi i quali, una volta ottenuta l’autorizzazione in uno Stato Membro UE, possono commercializzare il proprio fondo in tutti gli altri Stati Membri.
Per ovviare al problema del trattamento discriminatorio nei confronti di managers e fondi non EU, si é deciso di ricorrere ad una soluzione di compromesso:
- Per un periodo iniziale di 2 anni (luglio 2013-luglio 2015), solo AIFM basati in Europa ed i fondi europei da essi gestiti hanno l’obbligo di conformarsi a tutte le condizioni della Direttiva, potendo in questo modo usufruire del passaporto Europeo per la commercializzazione dei rispettivi fondi a “professional investors” in Europa
- Durante questo periodo di 2 anni, managers non-EU non possono trarre vantaggio dal passaporto EU ma potrebbero, se rispondenti a determinati requisiti di trasparenza e reporting, continuare la commercializzazione dei fondi come collocamento privato, in conformità con le regole applicabili in ogni Stato Membro EU
- Successivamente a questo periodo transitorio di 2 anni, managers non-EU possono beneficiare del passaporto EU se soddisfano i requisiti della Direttiva e diventino quindi AIFM secondo i parametri da essa stabiliti. Alternativamente possono continuare la commercializzazione sulle basi delle regole localmente applicabili come collocamenti privati fino al 2018, momento in cui la Commissione mira ad abolire normative locali sui collocamenti privati
Le conclusioni non possono che essere le seguenti:
- I fondi lussemburghesi, gestiti da AIFM residenti in EU potranno godere dei benefici derivanti del passaporto Europeo per la vendita ad investitori professionali da luglio 2013.
- Fondi lussemburghesi gestiti da AIFM non europei (Svizzera, USA, ecc.) potranno continuare con collocamenti privati oppure interporre tra il fondo ed il gestore non europeo un gestore lussemburghese (ad esempio una management company lussemburghese AIFMD conforme); viene utilizzata cioé la delega di funzioni di “investment management” prevista dalla Direttiva.
Come é avvenuto in passato per gli UCITS, quando il Lussemburgo ha approfittato dell’opportunità data dal regime del passaporto, e su quelle basi é divenuto una primaria giurisdizione a livello mondiale per la distribuzione retail cross-border, cosí ora Lussemburgo intende rafforzare la propria posizione in questo settore, ed offrire la possibilità, a gestori e fondi, di usare il Paese come centro per la commercializzazione di fondi alternativi ad inverstitori professionisti in Europa e, potenzialmente, come é il caso per gli UCITS, anche fuori.
Non vi é alcun dubbio che, attraverso un appropriato processo volto ad implementare e riflettere le disposizioni contenute nella AIFMD, unitamente all’approccio pragmatico delle autorità lussemburghesi, il Paese riuscirà a sviluppare, in tempi molto brevi, un efficiente business model.