Il maxi-emendamento alla Legge di Stabilità ha previsto l’accesso dei professionisti ai fondi strutturali europei. La norma, adeguandosi all’ordinamento dell’Unione Europea, equipara i liberi professionisti (indipendentemente dalla forma giuridica rivestita) alle PMI (Piccole Medie Imprese) per quanto attiene la possibilità di concorrere ai fondi strutturali europei 2014-2020.
I liberi professionisti avranno libero accesso al fondo FSE (Fondo Sociale Europeo), il quale promuove gli investimenti e contribuisce a ridurre gli squilibri regionali in Europa, ed al FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), i cui progetti sono attuati in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni formulate nel quadro della Strategia europea per l’occupazione ed è volto a promuovere migliorare l’occupazione, la qualità e la produttività, oltre che l’integrazione sociale.
In particolare, la disposizione contenuta nel maxi-emendamento alla Legge di Stabilità prevede che i piani operativi POR e PON (Programmi Operativi Regionali e Sovraregionali) dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendano estesi anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica.
A livello comunitario, sulla base del concetto ampio e inclusivo della definizione di impresa previsto dalla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. 361, le libere professioni rientrano nell’ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito.
Ciò che rileva per l’identificazione dell’impresa non è, pertanto, la forma giuridica, ma l’attività economica. L’Allegato I della citata raccomandazione dispone infatti “considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.
Tale definizione è stata recepita dal Regolamento UE n. 1303/2013, che, all’art. 2 par. 28, prevede che siano considerate PMI “le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione”.
In conclusione, il maxiemendamento alla Legge di Stabilità consentirà, da un lato, di conformare l’ordinamento nazionale a quello comunitario, evitando un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea per mancato recepimento del citato Regolamento UE (immediatamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri). Dall’altro lato, si renderà uniforme l’interpretazione delle Regioni in relazione all’accesso da parte dei liberi professionisti ai fondi europei, evitando interpretazioni distorte e disparità di trattamento per l’accesso ai fondi tra professionisti e imprese.
Si ricorda, infine, come la Commissione europea abbia, inoltre, adottato una strategia per il rilancio dell’occupazione e dell’imprenditorialità dei Paesi membri, che ha dato forma al Piano d’azione “Imprenditorialità 2020” che mira a estendere i benefici concessi alle PMI anche ai liberi professionisti.
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