Fondi Strutturali Europei anche per i liberi professionisti

Il maxi-emendamento alla Legge di Stabilità ha previsto l’accesso dei professionisti ai fondi strutturali europei. La norma, adeguandosi all’ordinamento dell’Unione Europea, equipara i liberi professionisti (indipendentemente dalla forma giuridica rivestita) alle PMI (Piccole Medie Imprese) per quanto attiene la possibilità di concorrere ai fondi strutturali europei 2014-2020.

I liberi professionisti avranno libero accesso al fondo FSE (Fondo Sociale Europeo), il quale promuove gli investimenti e contribuisce a ridurre gli squilibri regionali in Europa, ed al FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), i cui progetti sono attuati in linea con gli orientamenti e le raccomandazioni formulate nel quadro della Strategia europea per l’occupazione ed è volto a promuovere migliorare l’occupazione, la qualità e la produttività, oltre che l’integrazione sociale.

In particolare, la disposizione contenuta nel maxi-emendamento alla Legge di Stabilità prevede che i piani operativi POR e PON (Programmi Operativi Regionali e Sovraregionali) dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020, si intendano estesi anche ai liberi professionisti in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica.

A livello comunitario, sulla base del concetto ampio e inclusivo della definizione di impresa previsto dalla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. 361, le libere professioni rientrano nell’ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito.

fondi strutturali europei
Anche i professionisti possono avere accesso ai fondi POR e FSE

Ciò che rileva per l’identificazione dell’impresa non è, pertanto, la forma giuridica, ma l’attività economica. L’Allegato I della citata raccomandazione dispone infatti “considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

Tale definizione è stata recepita dal Regolamento UE n. 1303/2013, che, all’art. 2 par. 28, prevede che siano considerate PMI “le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione”.

In conclusione, il maxiemendamento alla Legge di Stabilità consentirà, da un lato, di conformare l’ordinamento nazionale a quello comunitario, evitando un procedimento di infrazione da parte della Commissione europea per mancato recepimento del citato Regolamento UE (immediatamente applicabile e vincolante per tutti gli Stati membri). Dall’altro lato, si renderà uniforme l’interpretazione delle Regioni in relazione all’accesso da parte dei liberi professionisti ai fondi europei, evitando interpretazioni distorte e disparità di trattamento per l’accesso ai fondi tra professionisti e imprese.

Si ricorda, infine, come la Commissione europea abbia, inoltre, adottato una strategia per il rilancio dell’occupazione e dell’imprenditorialità dei Paesi membri, che ha dato forma al Piano d’azione “Imprenditorialità 2020” che mira a estendere i benefici concessi alle PMI anche ai liberi professionisti.