Operativa dal 7 novembre l’estensione degli interventi del Fondo di Garanzia PMI a copertura di mini bond, ovvero alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese. Le disposizioni operative appositamente aggiornate con le integrazioni relative alla concessione della garanzia su singole operazioni di sottoscrizione di mini bond e le modalità operative relative alla concessione di garanzie su portafogli di mini bond sono state pubblicate sul sito del Fondo di Garanzia per le PMI (Circolare n. 674) e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Scadenza
Visto che il decreto del MiSE di concerto con il MEF del 5 giugno 2014 stabilisce che le nuove Disposizioni e Modalità operative entro in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito Internet del Fondo, le richieste di ammissione per le garanzie su singoli mini bond o su portafogli di mini bond potranno essere presentate a partire dal 7 novembre 2014. Le richieste di garanzia relative ai mini bond dovranno essere inviate al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.), utilizzando l’apposito modulo inviato mediante fax, posta (raccomandata A/R) o PEC (Posta Elettronica Certificata).
Fondo di Garanzia
Il Fondo di Garanzia per le PMI, lo ricordiamo, è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) con lo scopo di favorire l’accesso al credito delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Il Fondo può concedere le garanzie fino ad un massimo di risorse impegnate pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi per il 40% per le garanzie per singole operazioni di sottoscrizione di mini bond e per il 60% per le garanzie su portafogli di mini bond.
Mini bond
Possono richiedere la garanzia diretta del Fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori relativamente a mini bond con le seguenti caratteristiche:
- finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa;
- non avere a oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
- la sottoscrizione e la messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
- durata compresa tra 36 e 120 mesi;
- non essere presenti altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo;
- non devono prevedere l’obbligo di conversione.
Articolo ripreso dal sito pmi.it
Per maggiori informazioni consultare il sito del Fondo di garanzia per le PMI.