Giudice ordina cancellazione di una azienda dalla black list delle aziende in sofferenza

Via il nome della società dalla Centrale rischi. Il giudice Italo Mirko De Pasquale del tribunale di Galatina ha ordinato l’immediata revoca della segnalazione al Crif di una fiorente azienda del settore energia (pubblica illuminazione, impianti elettrici, energie rinnovabili). Il pronunciamento ribadisce l’orientamento giurisprudenziale: la banca o l’intermediatore bancario non può procedere alla segnalazione per un mero ritardo nel pagamento. La legge, piuttosto, sollecita gli istituti a valutare complessivamente la situazione finanziaria del debitore. Valutazione che nel caso esaminato a Galatina evidentemente non è stata fatta. Specie se l’azienda aumenta il fatturato del 281 per cento negli ultimi due anni, se il bilancio economico 2011 presenta attività correnti per 7 milioni di euro (mentre nel 2010 erano state di 4 milioni) e se propone una garanzia di 300mila euro in favore della banca. Insomma un’azienda solida e in forte espansione, che nella bufera della crisi ha mantenuto intatti i livelli occupazionali. Ha un solo neo: lavora per la pubblica amministrazione ed i proverbiali ritardi nei pagamenti nel settore l’hanno costretta a chiedere alla banca di fiducia un anticipo sul cosiddetto «conto autoliquidante». 
 
LA STORIA – Questo particolare prodotto finanziario consiste nell’anticipo da parte della banca di fatture emesse fino ad un massimo prestabilito (castelletto), in questo caso di 250mila euro. In pratica il cliente gode di una linea di credito che la banca sconta appena i debitori del cliente pagano le fatture. Nel 2011, in seguito ai ritardi dei suoi clienti (diverse amministrazioni pubbliche per somme cospicue), l’azienda decide di utilizzare il castelletto concessole sul suo conto anticipi. I clienti continuano a non pagare: a giugno 2012 il castelletto si azzera. Il titolare dell’azienda, resosi conto del problema, propone alla banca un piano di rientro economico delle somme anticipate. Per rendere ancora più certa l’esattezza dei pagamenti delle rate previste nel piano di rientro aggiunge come garanzia in favore della banca un credito esigibile e liquido di circa 300mila euro. A dicembre la banca risponde e pretende il bilancio della azienda, prontamente inviato dal cliente: dal documento emerge che la struttura finanziaria ed economica dell’azienda è in perfetto equilibrio. Nonostante le precauzioni, la banca senza alcun preavviso, passa la posizione debitoria dell’azienda a sofferenza. Dichiarata insolvente, il nome dell’azienda compare sulla blacklist della Centrale rischi della Banca d’Italia. Il titolare dell’azienda non lo sa. Così si presenta in banca e propone un secondo piano di rientro, che viene formalmente accettato. L’imprenditore si appresta a versare i primi 100mila euro. 
 
SORPRESA – Il versamento scopre il vaso di Pandora. Il sistema non «prende» il deposito della somma: i soldi possono essere depositati solo in presenza del direttore della filiale, delegato alla sottoscrizione del piano di rientro, che in quel momento è in ferie. Allo stesso tempo l’azienda apprende l’indisponibilità di eventuali altri funzionari presenti in filiale a sottoscrivere il piano accordato. Cioè di quel documento che avrebbe «redento» l’impresa, contenendo esso l’obbligazione dell’istituto di credito a portare la posizione debitoria «in bonis» (cioè a cancellare l’insolvenza). 
Restare bollato tra i cattivi pagatori è la fine per qualsiasi imprenditore. Un danno al quale in questo caso (ed in molti altri) si somma la beffa, visto che il credito nei confronti della pubblica amministrazione è talmente cospicuo da incidere positivamente sui bilanci. Rimanere tra gli insolventi innesca una serie di reazioni a catena: negato accesso al credito, rientro immediato dell’esposizione debitoria, fallimento. 
Fonte: direzionedebiti.it