Gli obblighi previdenziali e assicurativi del socio amministratore

L’Albo Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha invitato l’INAIL ad esprimere un parere in materia di tutela assicurativa dei soggetti che rivestono la qualifica di socio ed amministratore unico di società.

L’incertezza era dettata dal fatto che i soci lavoratori devono essere assicurati, mentre per gli amministratori unici è prevista l’esclusione dall’applicazione della circolare INAIL n. 32/2000, esplicativa dell’assicurazione dei parasubordinati come definiti dal D.lgs 38/2000, successivamente ribadita con circolare n. 22/2002.

Alla luce di ciò, i Consulenti non ritenevano sussistente alcun obbligo di pagamento del premio da parte del socio-lavoratore che svolga, al contempo, attività di amministratore unico. L’INAIL, con il parere del 26.6.15, ribadisce che la figura di socio lavoratore è preminente rispetto a quella di dell’amministratore unico in virtù della “dipendenza funzionale”.

Questo elemento, secondo la giurisprudenza consolidata, si concretizza con lo svolgimento di attività nella società in modo organico ed allo scopo di raggiungere i fini aziendali con attività dirette alla produzione dei beni e servizi scopo dell’oggetto sociale.

Si possono presentare diverse situazioni possibili riferite ai soci ed amministratori:

• Socio che lavora manualmente: presta la propria attività in modo diretto attraverso l’opera manuale o amministrativa.

• Socio che lavora manualmente e amministratore unico: è la figura oggetto del parere per la quale dalla partecipazione diretta alle attività scaturisce la dipendenza funzionale del socio lavoratore considerata prevalente su quella dell’amministratore unico.

• Socio che sovraintende alle attività: non esiste più la tutela in seguito alle pronunce della Corte di Cassazione che la prevede, con conseguente pagamento del premio, solo nel caso in cui il socio sia sottoposto a subordinazione.

• Socio unico di società: no alla tutela assicurativa poiché non può mai configurarsi una dipendenza funzionale (la volontà della società coincide con la volontà del socio).

• Amministratore unico non socio: la tutela, è legata alla dipendenza funzionale. Nei casi di amministratore che sia anche dipendente della società, la tutela assicurativa sarebbe automatica in virtù del rapporto di lavoro subordinato.

• Caso particolare: il socio che svolge esclusivamente attività di amministratore unico: la tutela ed il pagamento del premio si ritiene siano esclusi proprio in virtù delle motivazioni espresse nel parere.

Se per l’assicurabilità il socio/amministratore unico deve partecipare direttamente alle attività si deduce la non assicurabilità del socio/amministratore unico che effettivamente compia atti di amministrazione puramente gestionali e di direzione. L’esclusione è conforme alle motivazioni addotte dalla Corte di Cassazione circa i soci che sovraintendono in modo esclusivo alle attività.