Obbligatorio il risarcimento del danno se la banca segnala il cliente alla Centrale Rischi Interbancaria dopo avere accettato il piano di rientro proposto dal debitore. L’istituto è tenuto a valutare la situazione economico-finanziaria dell’impresa prima dell’avviso.
La banca non può segnalare il proprio cliente alla Centrale rischi dopo aver accettato il piano di rientro del debito da questi avanzato e dopo che la prima rata sia stata già versata. Infatti, in tali casi, l’avviso alla Centrale rischi è del tutto ingiustificato e sproporzionato, in quanto si inserisce in un contesto di assoluta regolarità pattizia tra le parti. Ciò a maggior ragione se il debito con l’istituto di credito è modesto.
In ogni caso, prima della segnalazione va comunque presa in considerazione la situazione economico-finanziaria dell’azienda. È questa la sintesi della sentenza n. 3165 del 12.02.14 emessa dalla Corte di Cassazione.
La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia – secondo le istruzioni di quest’ultima e del CICR – richiede una valutazione, da parte dell’istituto di credito, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può quindi scaturire dal semplice ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile (anche se non coincidente) con la condizione di insolvenza.
Dunque è sbagliato il comportamento della banca che ritenga di dover effettuare la segnalazione alla Centrale rischi a prescindere dalla situazione economica finanziaria del proprio cliente. Al contrario, se dai bilanci risulta che quest’ultimo ha ancora una posizione di “credibilità” e, quindi, dispone di un patrimonio, o che l’esposizione debitoria con l’istituto di credito è modesta, allora la segnalazione è illegittima.
Fonte: laleggepertutti.it