Illegittima segnalazione alla centrale rischi se l’azienda ha un piano di rientro approvato

Obbligatorio il risarcimento del danno se la banca segnala il cliente alla Centrale Rischi Interbancaria dopo avere accettato il piano di rientro proposto dal debitore. L’istituto è tenuto a valutare la situazione economico-finanziaria dell’impresa prima dell’avviso.

La banca non può segnalare il proprio cliente alla Centrale rischi dopo aver accettato il piano di rientro del debito da questi avanzato e dopo che la prima rata sia stata già versata. Infatti, in tali casi, l’avviso alla Centrale rischi è del tutto ingiustificato e sproporzionato, in quanto si inserisce in un contesto di assoluta regolarità pattizia tra le parti. Ciò a maggior ragione se il debito con l’istituto di credito è modesto.

In ogni caso, prima della segnalazione va comunque presa in considerazione la situazione economico-finanziaria dell’azienda. È questa la sintesi della sentenza  n. 3165 del 12.02.14 emessa dalla Corte di Cassazione.

La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia – secondo le istruzioni di quest’ultima e del CICR – richiede una valutazione, da parte dell’istituto di credito, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può quindi scaturire dal semplice ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile (anche se non coincidente) con la condizione di insolvenza.

Dunque è sbagliato il comportamento della banca che ritenga di dover effettuare la segnalazione alla Centrale rischi a prescindere dalla situazione economica finanziaria del proprio cliente. Al contrario, se dai bilanci risulta che quest’ultimo ha ancora una posizione di “credibilità” e, quindi, dispone di un patrimonio, o che l’esposizione debitoria con l’istituto di credito è modesta, allora la segnalazione è illegittima.

Fonte: laleggepertutti.it