Le modalita’ di trasformazione societaria nel diritto italiano

Trasformate la vostra azienza in una nuova realta'

La trasformazione societaria, disciplinata dagli articoli 2248 e successivi del codice civile, è il fenomeno in forza del quale una società già esistente cambia il tipo sociale (es.: da società per azioni a società a responsabilità limitata) o assume forma organizzativa (es.: da società di capitali in consorzio; da no profit a società lucrativa). La trasformazione implica la conservazione di patrimonio, diritti e obblighi mentre a mutare sarà la disciplina, in riferimento alla nuova forma giuridica assunta.

Poiché l’atto è soggetto a duplice forma pubblicitaria (per il tipo di società che effettua la trasformazione e che ne risulta) la trasformazione ha effetto solo quando risultino compiuti entrambi gli adempimenti,per consentire ai creditori di fare eventuale opposizione.

  • Regressiva (omogenea) da società di capitali in società di persone:  con le maggioranze previste per le modifiche statutarie e consenso dei soci che, con assumono responsabilità illimitata.
  • Progressiva o evolutiva (omogenea) da società di persone in società di capitali: con il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.
  • Eterogenea da società di capitali in consorzio, società consortile, società cooperativa, comunione d’azienda, associazione non riconosciuta o fondazione: con il voto dei 2/3 degli aventi diritto e consenso dei soci, che assumono responsabilità illimitata; di consorzio in società di capitali: con maggioranza assoluta dei consorziati; di una comunione di azienda in società di capitali: con consenso unanime dei comproprietari; società consortili o associazioni riconosciute in società di capitali: con maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

Una volta che la trasformazione è divenuta efficace non è più possibile pronunciarne l’invalidità: dopo tale momento, a chi risultasse danneggiato è riconosciuto solo il diritto al risarcimento del danno sofferto. La trasformazione di società di persone (soci con responsabilità illimitata) in società di capitali (soci con responsabilità limitata) non svincola i soci dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Nell’opposto caso, i soci che assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente.

Fusione

Disciplinata dagli articoli 2591 e successivi del codice civile, la fusione è il fenomeno per cui due o più società si concentrano in una sola: per incorporazione di una o più società in un’altra preesistente; con costituzione di una società nuova in cui confluiscono quelle preesistenti (fusione per unione).

La nuova società o quella incorporante assume diritti e obblighi delle partecipanti, proseguendo in tutti i loro precedenti rapporti, anche processuali. I soci delle società incorporate o partecipanti a una fusione per unione divengono soci, rispettivamente, della società incorporante e della nuova società, ricevendo azioni o quote di queste ultime, in base ad un determinato rapporto di cambio.

La fusione acquista efficacia dal momento in cui sia stato eseguito l’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti per l’atto. Dopo non è possibile invalidarla e resta salvo solo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno spettante a soci o terzi in seguito alla fusione.

 

Articolo ripreso dal sito Pmi.it