Il Decreto Crescita 2.0 (D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2012 n. 221) ha fissato la definizione di start up innovative: sono quelle società che hanno diritto ad essere iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e a godere di una ampia serie di possibilità ed incentivi tra i quali anche la possibilità di reperire capitale di rischio via internet (equity crowdfunding).
Allo scopo di favorire l’occupazione, il Governo ha modificato la disciplina delle start up innovative, raccogliendo anche numerose osservazioni che venivano dagli operatori e dall’industria, ed ha allargato notevolmente l’ambito di applicazione del Decreto Crescita 2.0.
Il provvedimento normativo è il Decreto Legge del 26.6.2013, ed in particolare la norma che riguarda le start up innovative è l’art. 9 comma 16.
Viene abrogata la norma che richiedeva alle start up che la maggioranza di quote o azioni fosse detenuta da persone fisiche.
Poi, per quanto riguarda i tre requisiti alternativi indicati alla lettera h) del secondo comma, è stato ridotto al 15% l’investimento in ricerca e sviluppo; è stata aggiunta la possibilità alternativa che almeno due terzi di dipendenti o collaboratori siano in possesso di laura magistrale, riducendo così i requisiti concernenti l’estrazione universitaria della forza lavoro; al novero di tecnologie qualificanti è stato aggiunto il software.
Si tratta di modifiche che consentono una sensibile estensione dei margini di applicabilità del paradigma della start up innovativa, favorendo la nascita di nuove imprese e lo sviluppo dell’occupazione.
Ecco il testo dell’art. 25 del Decreto Crescita 2.0, limitatamente alla parte relativa alle start up innovative, come modificato dal D.L. 26.6.2013 (le aggiunte sono sottolineate, le cancellature barrate; i commi successivi al terzo, qui non riportati per brevità, restano in vigore senza modificazioni)
Art. 25 – Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità:
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero.
2. Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito « start-up innovativa », è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di quarantotto mesi;
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non e’ stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laura magistrale ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti.
Articolo ripreso dal sito avvocati.net – Autore: Alessandro Lorro
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