Modifiche nella disciplina dei SIF fondi di investimento lussemburghesi

Nel mese di marzo 2012, il Lussemburgo ha modificato la sua legge sui  Fondi di Investimento Specializzati (SIF- Legge 13 febbraio 2007) al fine di attuare quanto previsto  dalla direttiva AIFM.

Alcuni di questi cambiamenti hanno un peso relativamente basso, quali ad esempio la mancanza di obbligo di tradurre gli atti in francese o  tedesco,  di  spedire agli azionisti del  SIF i conti annuali, il rapporto di gestione …  Altri, di peso medio quale la possibilità per  un comparto ad investire in altri comparti della SICAV  ed  il requisito  fondamentale di una  gestione attiva del SIF al fine di evitare  l’utilizzo del Sif , quale strumento di Wealth Management familiare (peraltro in Lussemburgo esiste un altro importante strumento per questo tipo di gestione).

Vi sono poi, due grandi modifiche  che avranno senza dubbio un fortissimo impatto sulle strutture Sif e sui loro Gestori:

Modifiche al processo di supervisione e approvazione:

diventa necessaria l’approvazione della CSSF prima del lancio di un Sif, e viene rafforzato il controllo sui requisiti necessari di esperienza e di  buona reputazione  dei Gestori.

Cambiamenti operativi:

Tre le modifiche principali influenti sul funzionamento del Sif:

– obbligatorio attuare un processo di gestione dei rischi destinato ad identificare misure per  gestire e monitorare tutti i rischi legati  alla strategia seguita dalla SIF.

– Il SIf dovrà mettere in piedi una struttura organizzativa atta a  limitare i potenziali conflitti di interesse tra il Sif  e tutte le controparti al fine di tutelare gli interessi degli investitori.

– Infine, punto importantissimo, sarà ancora possibile per il Sif delegare   alcune funzioni , ma dovranno in ogni caso essere sotto il continuo controllo del Consiglio di Amministrazione del Sif , che avrà in ogni momento facoltà e diritto di  rimuovere qualsiasi delega in qualsiasi momento e immediatamente per proteggere gli interessi dei investitori.

Quando è la gestione finanziaria ad essere  delegata, questa dovrà essere delegato esclusivamente a persone o enti autorizzati e regolamentati per la fornitura di servizi di gestione per conto terzi nei loro paesi di incorporazione.

Quest’ultima modifica e’ particolarmente onerosa per i Sif  in quanto ad oggi, buona parte dei Sif  sono gestiti da soggetti non regolamentati. Tuttavia, la CSSF potrà derogare su base discrezionale , ma e’ indubbio che anche la richiesta di deroga richiederà  la creazione di strutture di governance e di controllo da parte del Consiglio di Amministrazione dei Sif ancora più severe.

Le presenti modifiche di legge entrano  in vigore al 30 giugno 2012.