Tra le principali novità in materia di contabilità del condominio, cui sarà soggetto l’amministratore a partire dal prossimo 18 giugno 2013, vi è l’obbligo di redigere il rendiconto condominiale corredandolo di uno stato patrimoniale, un riepilogo finanziario nonché da una relazione sulla della gestione.
L’assemblea può altresì nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio.
L’amministratore dovrà curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale con le generalità dei proprietari e degli inquilini; dovrà curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità dove sono annotati, in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita (si tratta, quindi, di misure ancor piu restrittive della normativa Iva, visto che i termini per le registrazioni delle fatture, se contabilità meccanizzata, sono di 60 giorni). Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.
L’amministratore, inoltre, è obbligato a far transitare le somme ricevute dai condomini su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
L’introduzione di questa norma risponde ad un’esigenza di trasparenza e di informazione, in modo che ciascun condòmino possa verificare l’utilizzo del proprio denaro, nonché ad un’esigenza di chiarezza e di trasparenza dell’intera gestione condominiale.(costituisce infatti grave irregolarità, e quindi motivo di revoca dell’incarico, la gestione secondo modalità che possono generare la possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini).
Infine, su richiesta dell’assemblea, è possibile attivare un sito internet apposta per il condominio che consenta ai singoli condòmini di estrarre copia, in formato digitale, di atti e rendiconti mensili. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini, come anche le spese per per l’attivazione una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
Articolo ripreso da laleggepertutti.it, Autore: Francesco Mazzia