Patto di famiglia nella successione aziendale

Oggi vogliamo parlare di uno strumento voluto dalla Comunità Europeea ed inserito dal Legislatore Italiano nel 2006 nel nostro ordinamento:  il Patto Di Famiglia, istituto giuridico importante ma che va contestualizzato nel vasto argomento del Passaggio generazionale in generale e del trasferimento dell’Impresa in particolare.

Nel nostro contesto sociale  il grosso dell’economia gira attorno a quella che definiamo Impresa di Famiglia dove ad un  ingranaggio (Azienda) che rotea con un altro ingranaggio (famiglia)  se ne aggiunge un terzo (Patrimonio dell’Imprenditore). E dove tutti gli ingranaggi si muovono insieme con velocità ed intensità differenti.

Oggi il focus è su uno di questi ingranaggi, la azienda.

Ma prima ancora di entrare nell’analisi dell’istituto giuridico del Patto di Famiglia, ci tengo a contestualizzare e a far meglio comprendere quale è la logica sottostante, la ratio che ha spinto  la Commissione Europea  ancora nel 1994 ad invitare gli stati membri a facilitare il passaggio generazionale nelle imprese famigliari (PMI)  sia da un punto di vista tecnico che fiscale, finalizzato ad assicurarne  la continuità ed il mantenimento dei posti di lavoro.

I principali obiettivi da perseguire nel passaggio generazionale ma preferisco nella  “Continuità d’Impresa” o meglio ancora nella “Continuità Competitiva dell’Impresa” sono:

  • di tutelare l’unità, l’integrità e la continuità dell’impresa,
  • tramandare il patrimonio di conoscenze acquisito
  • assicurare competitività e sviluppi futuri
  • evitare conflitti tra gli eredi

In tutto questo contesto a mio avviso uno degli strumenti più efficaci istituito dal legislatore nel 2006 (L. n. 55/2006) è appunto il Patto di Famiglia.

Giova ricordare che per l’ordinamento giuridico Italiano in tema di successioni, è vietato, a pena di nullità, qualsiasi accordo con cui chiunque dispone della propria successione (divieto dei patti successori), la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;  la relativa azione è imprescrivibile.

Unica deroga al divieto ai patti successori (finalizzato a tutto quanto sopra esposto) è appunto il Patto di Famiglia.

patto di famiglia
Nei prossimi anni ci saranno migliaia di situazioni che necessiteranno di questo accordo

Ma Cos’è  Il Patto di Famiglia?

E’ un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda  ad uno o più discendenti, deve essere concluso a pena di nullità per atto pubblico.

Chi vi partecipa?

Sono coinvolti il Coniuge e tutti i legittimari se in quel momento si aprisse la successione al fine di non ledere la legittima e di rispondere all’esigenza di certezza del diritto e di massima stabilità nella trasmissione dell’azienda .

L’obiettivo principale come dicevamo è quello di preservare l’unità e la continuità nel passaggio generazionale  favorendone l’univocità di controllo evitandone la  polverizzazione, l’imprenditore può già indicare a quali discendenti sarà affidata la continuità della sua azienda  evidentemente i più capaci e meritevoli da questo punto di vista.

E’ un atto inter vivos, per cui l’efficacia sarà immediata a favore dei discendenti assegnatari.Il Patto è modificabile per consenso unanime di tutti i partecipanti all’atto.

Gli assegnatari dell’azienda devono liquidare (unica soluzione e/o dilazione)  per pari importo  gli altri partecipanti al patto (denaro, beni o garanzie)  salvo che  questi  ultimi non vi rinuncino, in tutto o in parte. I beni assegnati sono imputati alle quote di legittima loro spettanti.

Altro vantaggio del Patto di Famiglia,  è che quanto ricevuto a titolo di patto di famiglia, dai contraenti, (assegnatari e legittimari)  non è soggetto a collazione o a riduzione, la logica è sempre quella di garantire la stabilità dell’assetto societario.

A tutto questo si aggiunge poi un notevole vantaggio fiscale, nel senso che è previsto un regime agevolato (non assoggettabilità all’imposta) per i trasferimenti di aziende familiari, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o ne detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,  presentando apposita dichiarazione.

Spero di aver meglio aiutato a far comprendere le caratteristiche e le peculiarità di uno strumento “di continuità aziendale” a mio avviso molto importante, ma soprattutto spero di aver fatto nascere in tutti voi il desiderio di approfondire tematiche di Consulenza Finanziaria, Pianificazione successoria, di Passaggio Generazionale e Continuità d’Impresa e di Tutela patrimoniale.

Autore: M_Vanzini