E’ di questi giorni la notizia, diffusa tramite un Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui sarebbero in dirittura d’arrivo rimborsi IVA per 2,2 miliardi di euro a favore di oltre 11 mila titolari di partita Iva.
Ma quand’è che un contribuente vede sorgere il proprio diritto al rimborso dell’Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi utilizzati nello svolgimento della propria attività professionale o d’impresa?
Diciamo subito che il credito Iva, una volta rispettati determinati requisiti, può essere chiesto a rimborso sia alla fine di ciascun anno solare che trimestralmente.
Alternativamente, potrà essere utilizzato in compensazione al fine di evitare il pagamento di altri tributi, contributi o premi. Detto questo, affinché il credito che il contribuente vanta verso l’Erario per l’Iva assolta possa essere chiesto a rimborso è necessario che l’attività svolta soddisfi almeno uno dei requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 30, decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (Legge IVA), ossia:
a) Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti: è il caso, abbastanza frequente, delle attività proprie dell’ambito turistico-alberghiero in cui i corrispettivi per l’alloggio scontano l’Iva al 10%, mentre moltissimi dei beni e servizi acquistati sono gravati dall’aliquota ordinaria del 21%
b) Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate: questa è l’ipotesi tipica in cui si possono trovare le imprese che intrattengono rilevanti rapporti con l’estero, dove le operazioni di cessione sono considerate non imponibili, per cui l’Iva sulle vendite difficilmente compenserà quella sostenuta sugli acquisti;
c) Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche: in questa particolare circostanza lo Stato agevola tutti quei contribuenti che, per dar vita ad un’attività economica, sono costretti ad effettuare rilevanti investimenti in beni strumentali;
d) Prevalenza di operazioni non soggette ad Iva: può essere il caso degli autotrasportatori, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte a partire dal gennaio 2010 in merito alla territorialità delle prestazioni Iva;
e) Soggetti non residenti: a determinate condizioni anche gli operatori non residenti possono chiedere il rimborso dell’Iva assolta.
Infine esiste un ultimo requisito, oltre ai precedenti, che deve essere rispettato: il credito vantato dal contribuente, per poter essere chiesto a rimborso, deve infatti necessariamente essere superiore ad un importo minimo, che è stato fissato parecchi anni fa in 5 milioni delle vecchie lire (ora euro 2.582,28).
Tuttavia, indipendentemente da quanto sopra, la legge prevede 2 specifiche ipotesi che, a prescindere dalla sussistenza delle condizioni appena illustrate, consentono sempre la richiesta di rimborso del credito Iva.
Si tratta delle ipotesi di:
– cessazione dell’attività, per cui l’attuale normativa riconosce il diritto al rimborso dell’IVA indipendentemente dal sussistere di qualsiasi altro requisito
– minore eccedenza dell’ultimo triennio: il contribuente, cioè, qualora si trovi nella situazione per cui le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito, ancorché di importo inferiore a € 2.582,28, può richiedere il rimborso del minor credito Iva risultante dalle dichiarazioni annuali summenzionate.
Da ultimo si sottolinea che le condizioni appena esaminate dovranno poi essere onorate anche da tutti quei contribuenti che desiderassero chiedere a rimborso non solo il credito sorto al termine dell’anno solare, ma anche quello che si fosse formato nel corso di ciascuno dei primi tre trimestri di un ordinario periodo d’imposta.
Resta inteso, naturalmente, che in entrambe le ipotesi ora considerate il rimborso del credito Iva sarà riconosciuto dall’Erario solo a condizione della corretta presentazione – nei termini e con le modalità previste dalla legge – degli appositi Modelli ministeriali per la richiesta di rimborso (Modello IVA 2012 con compilazione del Quadro VR per il credito annuale 2011 ed il Modello IVA TR per il credito dei primi 3 trimestri del 2012).
Articolo ripreso dal sito professionisti.it