In data 14 Gennaio 2013, il professore KC Chan, Segretario dei Servizi Finanziari e del Tesoro di Hong Kong, e Vittorio Grilli, Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno firmato a Hong Kong un trattato bilaterale contro la doppia imposizione.
Il professore Chan ha dichiarato che questo trattato, il ventisettesimo di questo tipo concluso tra Hong Kong ed i suoi parner commerciali, definisce molto chiaramente l’assegnazione di diritti in materia fiscale tra le due giurisdizioni, cosi’ come i crediti fiscali per diverse tipologie di reddito passivo.
Il professore Chan ha aggiunto che questo trattato dovrebbe aiutare gli investitori a stimare in modo piu’ accurato eventuali imposte generate da attivita’ economiche transfrontaliere, rafforzare ulteriormente i rapporti economici e commerciali tra Hong Kong e l’Italia, e generare incentivi aggiuntivi per le imprese italiane ad operare o investire a Hong Kong.
Senza questo trattato, il reddito generato a Hong Kong da residenti in Italia e’ soggetto all’ imposta sul reddito in entrambri i paesi. Grazie a questa convenzione, le imposte versate a Hong Kong saranno invece considerate come credito d’imposta in Italia.
Inoltre, senza il trattato, i profitti di societa’ di Hong Kong che operano in Italia per mezzo di una stabile organizzazione potrebbero essere soggetti a tassazione in entrambi i paesi, ove il reddito provenga da Hong Kong. Grazie a questa convenzione, la doppia tassazione sara’ evitata, in quanto le imposte versate in Italia dalle societa’ saranno generamente considerate come credito d’imposta ad Hong Kong.
Attualmente, i residenti di Hong Kong che ricevono un iteresse dall’Italia sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 20%. Secondo il trattato, l’aliquota massima della ritenuta alla fonte sara’ pari al 12.5%. Inoltre, l’aliquota massima della ritenuta alla fonte italiana sulle royalties, attualmente del 22% (l’aliquota e’ pari 30%, ma l’imposta viene applicata al 75% dell’importo lordo del versamento), sara’ pari al 15%. La ritenuta alla fonte italiana sui dividenti, imposta ai residenti di Hong Kong, sara’ ridotta dal 20% al 10%.
Il trattato prevede inoltre che le compagnie aeree di Hong Kong che operano voli verso l’Italia siano soggette all’aliquota d’imposta sulle societa’ di Hong Kong (che e’ minore di quella applicata in Italia), e che non siano soggette a tassazione in Italia. I profitti generati in Italia da attivita’ di trasporto interernazionale da parte di residenti di Hong Kong, attualmente soggetti alle imposte italiane, non saranno piu’ tassati in Italia.
La convenzione tra Italia e Hong Kong, che include anche un articolo sullo scambio di informazioni fiscali, entrera’ in vigore dopo il completamente delle procedure di ratifica da parte di entrambi i paesi.
Articolo ripreso dal sito Ascheri.co.uk